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title: "Salvaguardia della salute e tutela della sicurezza: le condizioni per la ri-partenza"
description: Per le aziende si renderà indispensabile l’adozione di iniziative che atterranno a un rafforzamento del livello di salvaguardia della salute.
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date: 2020-04-15
modified: 2025-09-09
author: Giovanni Piccirillo
url: https://www.paroledimanagement.it/benessere-aziendale/salvaguardia-della-salute-e-tutela-della-sicurezza-le-condizioni-per-la-ri-partenza/
categories: [Benessere aziendale, Organizzazione]
tags: [salute aziendale, ri-partenza, dopo coronavirus]
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# Salvaguardia della salute e tutela della sicurezza: le condizioni per la ri-partenza

![Sicurezza_ripartenza](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2020/04/Sicurezza_ripartenza-1024x682.jpg)

**Come si stanno predisponendo le aziende in vista di una auspicata, seppur graduale, ripresa delle attività?** A prescindere da quelle che sono riuscite a salvaguardare, per quanto possibile, il normale andamento dei flussi operativi ricorrendo, per esempio al remote working, quale sarà la situazione complessiva?

Eccezion fatta per le imprese che, purtroppo, non apriranno più i battenti, alcune aziende saranno costrette a ridurre la portata del loro business, mentre altre dovranno riconvertire la produzione verso ambiti di mercato prima d’ora inesplorati, e altre ancora proveranno a mantenere lo *status quo* per resistere a oltranza, non avendo ancora pensato a una precisa strategia.

**Per tutte, però, si renderà indispensabile l’adozione di iniziative che atterranno** non solo alla rimodulazione-razionalizzazione delle funzioni organizzative, ma anche, anzi, soprattutto, considerata la situazione contingente, **a un rafforzamento qual-quantitativo del livello di salvaguardia della salute e della sicurezza del personale**.

## Linee guida di prevenzione e precauzione per le imprese

Facciamo quindi il punto sulle **azioni previste dal Protocollo del 14 marzo 2020** – a tutti gli effetti un Accordo Interconfederale – condiviso tra organizzazioni datoriali e Cgil, Cisl e Uil **di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro**.

Per quanto non si tratti di un documento vincolante, costituendo infatti una *summa *omnicomprensiva di ‘linee guida’ cui le aziende possono riferirsi per redigere un protocollo specifico, che contempli le rispettive peculiarità in ordine a dimensione, processi e diffusione sul territorio nazionale,** è innegabile che esso sia stato ispirato a criteri di prevenzione e di precauzione che meritano una dovuta analisi**.

Si va dall’informazione alla modalità di ingresso in azienda del personale e alla relativa gestione in entrata e uscita, dall’organizzazione agli spostamenti interni, alle riunioni e alla formazione, dalla modalità di accesso dei fornitori esterni alla gestione degli spazi comuni, dalla pulizia e sanificazione dei locali alle precauzioni igieniche personali, dalla sorveglianza sanitaria e dal ruolo del medico competente (anche in raccordo con le disposizioni delle autorità sanitarie) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale alla gestione di una persona sintomatica.

**Importante è il ruolo che in tale contesto possono esercitare i comitati paritetici datori di lavoro, sindacato e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) **previsti dal Protocollo e costituiti **soprattutto nelle aziende di medie e grosse dimensioni**. Si tratta di un organismo che, pur in presenza di diverse competenze e responsabilità delle parti in causa, ben testimonia quell’esigenza di coltivare un obiettivo comune – la sicurezza e la salute dei lavoratori in via prioritaria senza se e senza ma – e la ricerca di soluzioni univoche, non contraddittorie e immediatamente efficaci e perseguibili.

## Nelle PMI l’onere ricade sul capo azienda

Medesima attenzione sul tema deve essere riservata anche dalle** piccole imprese o da quelle in cui non è insediata alcuna rappresentanza sindacale**. Anzi, a onor del vero, in queste il **ruolo dell’imprenditore assume una rilevanza ancora maggiore**, dal momento che, in mancanza di una qualsivoglia forma di confronto utile a individuare un percorso condiviso, l’onere di porre in essere le azioni da sostenere rivestono il carattere dell’unilateralità, ricadendo esclusivamente sulle spalle del capo azienda.

Ecco, dunque, che** il Protocollo può costituire quella solida base applicativa comunque finalizzata a garantire**, nel precipuo interesse dei lavoratori, **i comportamenti più opportuni per contrastare la diffusione del virus**.

Per amor di verità, infine, non può tuttavia passare inosservato come il Protocollo, originato sotto l’egida e la forte spinta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientri, al pari di altre precedenti disposizioni da quest’ultimo emanate, tra le raccomandazioni e **non integra una norma cogente**.

Come a voler (ragionevolmente e legittimamente)** affidare ad aziende e imprenditori la facoltà di pianificare e applicare le misure più idonee all’interno delle proprie realtà produttive e quasi a ‘testarne’ la sensibilità in materia**. Che è – e dovrà – risultare sempre più alta e qualificata.
