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title: AI, c’è il primo regolamento internazionale
description: "Firmato il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sull’Intelligenza Artificiale (AI): limiti e punti di forza"
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date: 2024-09-06
modified: 2024-09-16
author: Fausto Turco
url: https://www.paroledimanagement.it/scenari-macroeconomici/ai-ce-il-primo-regolamento-internazionale/
categories: [Scenari macroeconomici]
tags: [Intelligenza artificiale, Convenzione AI]
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# AI, c’è il primo regolamento internazionale

![AI_Regolamento_globale](https://www.paroledimanagement.it/wp-content/uploads/2024/09/AI_Regolamento_globale-1024x682.jpg)

Il 5 settembre 2024, è stato firmato a Vilnius in Lituania, **il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sull’Intelligenza Artificiale (AI)**, noto come la “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’AI, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto”. Tra i firmatari figurano il **Regno Unito, l’Unione europea, gli Stati Uniti, Israele e altri Paesi come Norvegia, Islanda e San Marino**. Questo trattato rappresenta un passo significativo nella **regolamentazione dell’AI a livello globale**, con l’obiettivo di **garantire che lo sviluppo e l’uso di queste tecnologie** non compromettano gli aspetti oggetto della convenzione.

Il trattato è il risultato di anni di negoziati avviati nel 2019 dal Consiglio d’Europa. In seguito alla crescente diffusione dei sistemi di AI e alle **preoccupazioni sul loro impatto sui diritti umani e sulla governance democratica**, è emersa la necessità di creare un quadro internazionale che affrontasse questi rischi. La Convenzione cerca dunque di fornire una risposta, stabilendo **linee guida comuni che i Paesi firmatari devono seguire**. Pur essendo giuridicamente vincolante, il trattato si focalizza soprattutto sulla protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto nel contesto dell’AI.

Il trattato rappresenta comunque un **passo storico nella regolamentazione dell’AI a livello globale**. Mentre alcuni vedono questo accordo come un **simbolo di progresso verso una AI etica e responsabile**, altri ritengono che le sue lacune normative e le scappatoie previste ne limitino l’efficacia. In ogni caso, si tratta di un importante punto di partenza che invita a una riflessione più ampia sulla necessità di **trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e protezione dei diritti fondamentali**. Resta però una domanda che merita una riflessione: in un mondo in cui **l’innovazione corre più veloce della regolamentazione**, possiamo davvero affidarci a un trattato o a più strumenti che rincorrono sempre e lasciano così tanto spazio all’interpretazione?

## Una nuova portata geografica del regolamento

In attesa di trovare un’adeguata risposta alla precedente domanda, è certamente utile, per comprendere meglio la portata della Convenzione, **confrontarla con l’AI Act dell’Ue**. Sebbene le due iniziative abbiano obiettivi simili, **ci sono alcune differenze fondamentali**: portata geografica; focus normativo; ambiti di applicazione; esclusioni.

In merito alla portata geografica, mentre l’AI Act si applica solo ai Paesi membri dell’Ue, **la Convenzione è aperta anche ai Paesi non europei**, ampliandone la portata a livello globale. Inoltre l’AI Act si concentra principalmente sulla classificazione dei sistemi di AI in base al livello di rischio e sulla regolamentazione del loro utilizzo all’interno dell’Ue, mentre **il nuovo trattato internazionale si propone di regolamentare l’intero ciclo di vita dei sistemi di AI**, con un’enfasi sulla protezione dei diritti fondamentali.

Bene poi sottolineare che l’AI Act disciplina in modo specifico il mercato e l’uso commerciale dell’AI, mentre **la Convenzione si focalizza maggiormente sugli aspetti legati al settore pubblico**, anche se include disposizioni sul settore privato. Infine, si rileva che **il trattato permette esenzioni legate alla sicurezza nazionale**: è questo un punto critico che non è presente nell’AI Act.

## Valutare l’impatto dell’AI sui diritti umani

Al di là del confronto con l’AI Act, si possono **evidenziare i punti ‘forti’ della Convenzione**. Per prima cosa si sottolinea la **cooperazione internazionale**: rappresenta un importante passo avanti nella cooperazione globale sulla regolamentazione dell’AI, con la partecipazione di paesi chiave come Stati Uniti e Israele.

Inoltre, il nuovo trattato fornisce un **quadro giuridico per garantire che l’uso dell’AI non violi i diritti umani fondamentali**, prevenendo la discriminazione e proteggendo la privacy. Pur regolando i rischi, la Convenzione promuove il progresso dell’AI, **incoraggiando un’innovazione che rispetti i principi democratici e lo Stato di diritto**.

C’è poi l’aspetto relativo alla trasparenza e all’accountability: le entità pubbliche e private sono obbligate a **valutare l’impatto dei loro sistemi di AI sui diritti umani e sulla democrazia**, e rendere queste informazioni pubbliche.

## Obblighi troppo vaghi e difficile applicazione

Nonostante l’importanza del trattato, non sono mancate critiche da parte di esperti e gruppi della società civile: il testo è stato criticato per la sua **genericità linguistica e per la mancanza di prescrizioni chiare**. Per esempio, secondo Francesca Fanucci, esperta legale, il trattato è stato “annacquato” durante i negoziati, rendendo difficile la sua applicazione concreta.

**Sono poi previste diverse esenzioni**, specialmente per i sistemi di AI utilizzati per scopi di sicurezza nazionale, creando una potenziale scappatoia per gli Stati. Inoltre il settore privato non è adeguatamente coperto dal trattato, e sono emerse critiche rivolte al **doppio standard applicato rispetto al settore pubblico**.

Ultima questione è quella che riguarda l’implementazione incerta: **gli osservatori sono scettici riguardo alla reale implementazione della Convenzione**, soprattutto a causa del linguaggio poco vincolante e della vaghezza degli obblighi.
